PROTEZIONE DI SOGGETTI FRAGILI
TUTELA DEGLI INCAPACI
E RICORSI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Può capitare che i genitori o i parenti prossimi di un soggetto disabile desiderino vincolare alcuni beni alla tutela del loro congiunto, in modo da creare un patrimonio separato, insensibile alle pretese dei creditori dell’intestatario formale e alle vicende della vita di costui (successione mortis causa e regime patrimoniale della famiglia).
Due soluzioni che si prestano allo scopo sono il trust e il vincolo di destinazione ex art. 2647 c.c., istituti che, ricorrendo le condizioni indicate dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Legge sul Dopo di Noi), godono di esenzioni e sgravi fiscali.
Trust e vincolo di destinazione, se ben costruiti, creano una stabile e duratura fonte di sussistenza e di indipendenza economica per il disabile.
E’ bene fare presente che si tratta di soluzioni elaborate che necessitano della disponibilità di beni da vincolare il cui reddito sia sufficiente allo scopo e che presentano anche dei costi di gestione.
Basti pensare che il guardiano del trust e il controllore del vincolo di destinazione devono essere remunerati, così come il trustee e il gestore, a meno che questi non coincidano con il disponente. Il trust, inoltre, essendo un istituto originario del mondo anglosassone, recepito in Italia senza una normativa che ne regoli il funzionamento, deve essere sottoposto a una legge straniera, richiamata nell’atto istitutivo, che lo disciplini.
Alternativamente, si potrebbe ricorrere a istituti come la sostituzione fedecommissaria che, anziché vincolare determinati beni al soddisfacimento degli interessi del disabile, mirino a invogliare qualcuno a prendersene cura.
Il Notaio Timpano aiuta il cliente a trovare la soluzione più idonea e a stipulare l’atto che la rispecchi. Occorre, inoltre, considerare che il disabile non meramente fisico, ma mentale, è anche privo, in tutto o in parte, della capacità di intendere e di volere e, come tale, è sottoposto a interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno.
Gli interdetti giudiziali, gli inabilitati e i beneficiari di amministrazione di sostegno, così come i minori, gli emancipati e gli interdetti legali (coloro che, essendo stati condannati all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni, sono automaticamente privati della capacità di agire), rappresentati o assistiti dai soggetti a ciò preposti, per disporre dei propri diritti, devono essere autorizzati dal Giudice competente per materia e territorio.
Il Notaio Eugenia Timpano predispone i ricorsi di Volontaria Giurisdizione volti a ottenere le autorizzazioni giudiziali prescritte dalla legge.