Può capitare che i genitori o i parenti prossimi di un soggetto disabile desiderino vincolare alcuni
beni alla tutela del loro congiunto, in modo da creare un patrimonio separato, insensibile alle
pretese dei creditori dell’intestatario formale e alle vicende della vita di costui (successione mortis
causa e regime patrimoniale della famiglia).
Due soluzioni che si prestano allo scopo sono il trust e il vincolo di destinazione ex art. 2647 c.c.,
istituti che, ricorrendo le condizioni indicate dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. Legge sul
Dopo di Noi), godono di esenzioni e sgravi fiscali.
Trust e vincolo di destinazione, se ben costruiti, creano una stabile e duratura fonte di sussistenza e
di indipendenza economica per il disabile.
E’ bene fare presente che si tratta di soluzioni elaborate che necessitano della disponibilità di beni
da vincolare il cui reddito sia sufficiente allo scopo e che presentano anche dei costi di gestione.
Basti pensare che il guardiano del trust e il controllore del vincolo di destinazione devono essere
remunerati, così come il trustee e il gestore, a meno che questi non coincidano con il disponente. Il
trust, inoltre, essendo un istituto originario del mondo anglosassone, recepito in Italia senza una
normativa che ne regoli il funzionamento, deve essere sottoposto a una legge straniera, richiamata
nell’atto istitutivo, che lo disciplini.
Alternativamente, si potrebbe ricorrere a istituti come la sostituzione fedecommissaria che, anziché
vincolare determinati beni al soddisfacimento degli interessi del disabile, mirino a invogliare
qualcuno a prendersene cura.
Il Notaio Timpano aiuta il cliente a trovare la soluzione più idonea e a stipulare l’atto che la
rispecchi.
Occorre, inoltre, considerare che il disabile non meramente fisico, ma mentale, è anche privo, in
tutto o in parte, della capacità di intendere e di volere e, come tale, è sottoposto a interdizione,
inabilitazione o amministrazione di sostegno.
Gli interdetti giudiziali, gli inabilitati e i beneficiari di amministrazione di sostegno, così come i
minori, gli emancipati e gli interdetti legali (coloro che, essendo stati condannati all’ergastolo o alla
reclusione non inferiore a cinque anni, sono automaticamente privati della capacità di agire),
rappresentati o assistiti dai soggetti a ciò preposti, per disporre dei propri diritti, devono essere
autorizzati dal Giudice competente per materia e territorio.
Il Notaio Eugenia Timpano predispone i ricorsi di Volontaria Giurisdizione volti a ottenere le
autorizzazioni giudiziali prescritte dalla legge.