TRASCRIZIONI
Il Notaio incaricato di ricevere un atto avente a oggetto un bene ereditario deve curare la trascrizione dell′accettazione tacita dell′eredità contro il defunto e a favore dell′erede alienante, a meno che, nella Conservatoria territorialmente competente, non sia già stata trascritta un′accettazione espressa o tacita dell′eredità contro e a favore degli stessi soggetti.
Si tratta di un adempimento a tutela e nell′interesse dell′acquirente che deve essere effettuato tante volte quante sono le successioni ereditarie che hanno interessato il bene nell′arco del ventennio anteriore al rogito. Di conseguenza, se, nei venti anni che hanno preceduto il trasferimento, il bene è passato attraverso tre successioni ereditarie, il Notaio deve curare tre distinte trascrizioni dell′accettazione tacita dell′eredità. I motivi che rendono opportuno questo adempimento sono molteplici. Innanzitutto, la trascrizione dell′accettazione tacita dell′eredità a favore dell′erede apparente (ossia di colui che appare erede senza esserlo realmente) consente agli acquirenti da quest′ultimo di fare salvo il loro acquisto nei confronti dell′erede vero, purché provino di avere contrattato in buona fede e ricorrano gli altri requisiti indicati negli artt. 534 e 2652, co. 1, n. 7, c.c.
In secondo luogo, finché non è trascritta l′accettazione tacita dell′eredità, è interrotta la catena delle trascrizioni, con la conseguenza che le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell′acquirente non producono effetto. Ciò comporta che, finché la trascrizione dell′accettazione tacita dell′eredità non è effettuata e la continuità delle trascrizioni non è ripristinata, l′acquirente non può fare valere il proprio acquisto nei confronti dei terzi e un′uguale inefficacia inficia le iscrizioni ipotecarie, con il risultato di rendere difficile la successiva circolazione del bene e impossibile l′ottenimento di un finanziamento, concedendo in garanzia il bene ereditario.
In mancanza della trascrizione dell′accettazione tacita dell′eredità e della continuità delle trascrizioni, poi, non si può beneficiare dell′effetto della pubblicità sanante di cui all′art. 2652, co. 1, n. 6, c.c.
La mancata trascrizione dell′accettazione tacita dell′eredità, inoltre, pregiudicherebbe l′esito di un′eventuale procedura esecutiva che sarebbe dichiarata improcedibile dal Tribunale con conseguente cancellazione del pignoramento. I costi della trascrizione dell′accettazione tacita dell′eredità (imposte e onorari notarili) sono a carico dell′alienante, salva diversa pattuizione.
Le parti possono concordemente dispensare il Notaio dall′esecuzione di questa formalità, tenendo, però, presente che: 1) se, contestualmente alla vendita, si deve stipulare un mutuo con iscrizione di ipoteca sull′immobile ereditario, tale dispensa è di fatto impossibile, per i motivi dianzi indicati; 2) se, successivamente, l′acquirente decidesse di alienare il bene o di ipotecarlo, la trascrizione dell′accettazione tacita dell′eredità, richiesta dal nuovo acquirente o dall′istituto di credito per saldare la continuità delle trascrizioni, dovrebbe essere curata a spese dell′odierno alienante e non dell′erede che, avendo trasferito il bene, è ormai divenuto estraneo e disinteressato alle vicende circolatorie di esso.
Occorre, infine, evidenziare che la trascrizione della dichiarazione di successione non sostituisce la trascrizione dell′accettazione tacita dell′eredità. La prima, infatti, ha valenza meramente fiscale mentre la seconda ha le finalità civilistiche e processuali sopra descritte.
Affinché il Notaio curi la trascrizione dell′accettazione tacita dell′eredità, occorre produrre il certificato di morte del defunto e, qualora la successione sia testamentaria, la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento olografo o del verbale di registrazione del testamento pubblico con allegato il testamento.